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La legge 8 marzo 2017 n° 24, c.d. legge Gelli, ha ridisegnato i confini della responsabilità professionale per il comparto sanitario.

Tra le novità introdotte dalla legge troviamo la suddivisione della responsabilità civile tra la posizione della struttura e quella dell’esercente la professione sanitaria.

Viene introdotto l’obbligo per le strutture sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa sia per la responsabilità civile verso terzi che per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, anche per i danni cagionati da persone che – a qualunque titolo – operino al loro interno.

La struttura, quindi, deve coprire i rischi derivanti dalla sua attività per la responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1228 C.C.) per danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati, sia a terzi che a prestatori d’opera, con dolo o colpa grave dal personale operante a qualunque titolo presso la stessa struttura sanitaria.

Le assicurazioni, inoltre, devono prevedere la copertura della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 C.C.) degli esercenti la professione sanitaria, anche se vengono scelti dal paziente e non sono dipendenti della struttura.

Il medico dipendente pubblico continua ad essere responsabile solo per colpa grave. Viceversa, il medico libero professionista che era responsabile congiuntamente alla struttura sanitaria, con la nuova legge è responsabile civilmente a prescindere dal suo inquadramento, mentre – come già detto – la struttura in cui esercita è tenuta a rispondere al danno per responsabilità contrattuale.

I massimali dell’assicurazione sono abbastanza ampi. Ad esempio, per gli ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura, compresi i laboratori di analisi, è previsto un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro e, per ciascun anno, non inferiore al triplo di quello per sinistro, ma per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, il massimale non può essere inferiore a € 4.000.000,00 per sinistro e non inferiore al suo triplo per ciascuna annualità.